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Con il Decreto interministeriale del 16 marzo 2017 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.99 del 30 Aprile 2017),sono stati modificati alcuni criteri di accesso al SIA,nell'ottica di estendere la platea dei beneficiari.
Dal 1 gennaio 2018 il SIA verrà sostituito dal Reddito di Inclusione (REI), come previsto dalla legge delega per il contrasto alla povertà e dal decreto legislativo 15 settembre 2017,n.147,attuativo della legge delega. Poichè il SIA è concesso ogni due mesi per le domande presentate nel bimestre precedente,a decorrere dal 1° novembre 2017 la richiesta per il SIA non può più essere presentata. Coloro ai quali è stato riconosciuto il SIA nell'anno 2017 continueranno a percepire il relativo beneficio economico,per tutta la durata e secondo le modalità previste. I beneficiari del SIA saranno inoltre abilitati,a partire dal 1° gennaio 2018,ai prelievi di contante entro il limite previsto per il REI(240€ al mese).
Se i beneficiari del SIA soddisfano anche i requisiti per accedere alla nuova misura,potranno richiedere la trasformazione del SIA in REI. In ogni caso verrà garantita la fruizione del beneficio maggiore. Qualora si decida di passare dal SIA al REI,la durata del REI sarà ridotta del numero di mesi per i quali si è percepito il SIA. Il beneficio,in tal caso,verrà erogato sulla stessa carta di pagamento.
Coloro che già beneficiano del SIA e non intendono passare al REI,alla scadenza del SIA,possono comunque richiedere l'accesso al REI,se in possesso dei requisiti. In questo caso il REI avrà una durata massima di 6 mesi,al fine di assicurare una copertura complessiva del beneficio (SIA+REI) pari a 18 mesi.
Coloro che hanno finito di usufruire del SIA con il bimestre settembre/ottobre 2017 e che risultano avere i requisiti per accedere al REI riceveranno il beneficio anche nel bimestre novembre/dicembre,al fine di non interrompere il beneficio.