L’approvazione del Piano Sociale di Zona, da parte dei Comuni del territorio di distretto avviene attraverso lo strumento dell’Accordo di Programma secondo le modalità previste dalla legislazione regionale. L’Accordo di programma è la condizione istituzionale per realizzare obiettivi unitari di politiche sociali locali e pertanto definisce ruoli, responsabilità, modalità per la gestione associata, riparto della spesa, organi e modalità di governo del Piano. L’Accordo di programma è lo strumento attraverso il quale le diverse Amministrazioni coinvolte nell’attuazione degli obiettivi del Piano Sociale di Zona coordinano i rispettivi interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi. Pertanto in esso devono essere esplicitati in particolare:
1. le risorse umane, strutturali e finanziarie riferite alle fasi temporali di attuazione del Piano Sociale di Zona, nonché i criteri di ripartizione degli oneri tra ciascun Comune, l’ASL e i diversi soggetti che partecipano all’attuazione del Piano;
2. gli adempimenti attribuiti ai singoli soggetti contraenti con l’indicazione delle responsabilità per l’attuazione, le eventuali garanzie, le sanzioni per le inadempienze;
3. la composizione del collegio di vigilanza e di controllo, dotato anche di poteri sostitutivi (di cui vanno evidenziati i relativi contenuti), composto da rappresentanti dei soggetti contraenti e presieduto dal presidente dell’Assemblea dei Sindaci di ambito
distrettuale o da un suo delegato (è opportuno specificare le modalità di funzionamento del collegio, quali: modalità di convocazione, quorum necessari per l’adozione di poteri sostitutivi, ecc.);
4. le modalità e l’ampiezza delle possibili modifiche/aggiornamenti con riferimento alle azioni attuative del Piano Sociale di Zona.
All’Accordo di Programma partecipano tutti i soggetti previsti dalla legislazione regionale, che avendo condiviso il processo di individuazione e di perseguimento degli obiettivi di Piano intendono mettere in rete responsabilità, risorse, esperienze, concorrendo in tal modo, sia con contributi materiali (risorse), sia con contributi immateriali (esperienze/conoscenze), alla realizzazione del sistema integrato previsto nel Piano Sociale di Zona. L’Accordo di Programma è sottoscritto dai Sindaci dei Comuni dell’ambito territoriale di pertinenza e, in materia di integrazione sociosanitaria, dal Direttore Generale dell’ASL. Gli altri soggetti istituzionali (Aziende pubbliche di servizi alla persona, Centri per la giustizia minorile, ecc.) individuati nei diversi ambiti territoriali aderiranno sottoscrivendo l’accordo di programma con riferimento agli obiettivi specifici di competenza nonché agli interventi ed ai servizi programmati di concerto, nell’ambito del Piano Sociale di Zona. I soggetti non istituzionali, aderiranno sottoscrivendo l’Accordo di programma in quanto condividono gli obiettivi del Piano Sociale di Zona e dichiarano la propria volontà a concorrere alla loro realizzazione con risorse proprie. Il ruolo e l’impegno di questi soggetti nonché le modalità di regolazione delle relazioni reciproche tra i partner non istituzionali e quelli istituzionali dovranno essere specificatamente determinati nel testo dell’Accordo stesso.